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MERCOLEDÌ 08 MAGGIO 2024
Approfondimenti
Rubrica Primi adempimenti
 Approfondimenti - Primi adempimenti  
No alla rettifica in autotutela del riaccertamento straordinario dei residui

La Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 44/2018, ha affermato che, in assenza di una espressa previsione di legge, non è consentito procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario dei residui per porre rimedio ad errori precedenti avvalendosi di quanto previsto dall'art. 1, comma 848, della Legge n. 205/2017.
 

Nel caso di specie, il sindaco di un Comune ha chiesto di sapere se sia possibile correggere un errore di calcolo della somma da accantonare al Fondo crediti di dubbia esigibilità, rilevato durante la predisposizione di un rendiconto finanziario successivo a quello contestualmente al quale è stato eseguito il riaccertamento straordinario, effettuando un nuovo riaccertamento secondo quanto previsto dall'art. 1 , comma 848, della Legge n. 205/2017.

I magistrati pugliesi, con la deliberazione n. 44/2018, hanno rilevato, innanzitutto, che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti si sono trovate ad affrontare, in diverse occasioni, questioni legate ad una scorretta applicazione della disciplina concernente il riaccertamento straordinario dei residui.

La Sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione n. 2/2016, ha praticamente ammesso la possibilità di correggere eventuali errori effettuati nell'attività di riaccertamento straordinario ma non oltre la data di approvazione del rendiconto 2015 (30 aprile 2016), al fine di consentire all'ente interessato di correggere rapidamente gli errori commessi piuttosto che continuare a operare in una situazione d'illegittimità. Tale opportunità, invece, è stata esclusa dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria (deliberazione n. 52/2016), sulla scorta di quanto affermato dalle Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 4/2015, in cui è stato sostenuto che il riaccertamento è un'operazione "non frazionabile e non ripetibile". Infine, la medesima Sezione pugliese, in passato, ha ritenuto, ove necessario, di poter imporre all'ente l'approvazione di un nuovo riaccertamento straordinario dei residui al fine di tener conto delle criticità accertate in sede di controllo dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti. Questo orientamento ermeneutico, volto ad evitare il perpetuarsi nel tempo delle conseguenze derivanti da errori iniziali ed a ricondurre la contabilità dell'ente interessato nell'alveo della corretta applicazione della disciplina contabile, è praticamente omogeneo al contenuto dell'art. 1, comma 848, della Legge n. 205/2017. Tale disposizione, che ha trovato attuazione con il Decreto 12 febbraio 2018, stabilisce che "i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonchè quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015".

Secondo i magistrati pugliesi, la norma in questione, per il suo tenore letterale, risulta applicabile, sostanzialmente, solo in due diverse ipotesi: per i Comuni che non hanno effettuato il riaccertamento straordinario e per i Comuni che, a seguito del riaccertamento straordinario effettuato, sono stati destinatari di rilievi da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze. Non risulta, invece, contemplata la circostanza in cui l'ente rilevi autonomamente un errore e intenda rettificare, in sede di autotutela, l'iniziale riaccertamento straordinario. La nuova disciplina sul riaccertamento straordinario contenuta nella legge di bilancio 2018, per il suo carattere evidentemente eccezionale, si rileva di stretta interpretazione. Essa costituisce, infatti, una deroga al menzionato principio di unicità dell'operazione di riaccertamento straordinario. A quanto detto si aggiunge il fatto che il legislatore, se avesse voluto, avrebbe potuto consentire espressamente di effettuare un nuovo riaccertamento anche in caso di errori rintracciati dall'ente interessato. Pertanto, in assenza di una espressa previsione di legge, non è consentito procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario dei residui per porre rimedio ad errori precedenti avvalendosi di quanto previsto dall'art. 1, comma 848, della Legge n. 205/2017.

A tale conclusione si giunge anche applicando i principi generali del diritto amministrativo. La rettifica costituisce, infatti, un istituto giuridico che consente, in assenza di cause invalidanti, attraverso la correzione, la pronta eliminazione di un errore che inficia un atto amministrativo. La rettifica è consentita per correggere gli errori rilevati ma solo entro un congruo limite temporale per non pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici; tale limite, alla luce di quanto affermato in precedenza, poteva essere individuato nel termine di approvazione del successivo rendiconto 2015 (30 aprile 2016).

Conseguentemente, secondo la Sezione pugliese, in presenza di un errore di calcolo o di meri errori materiali, ogni necessaria rettifica del pregresso riaccertamento straordinario e della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità potrà e dovrà essere adottata da parte degli enti solo in sede di riaccertamento ordinario.

 

Consulta, in particolare, sullo stesso argomento:

 

"Riaccertamento bis: disponibile su Arconet il decreto"

"Residui, accertamenti non per tutti"

"Riaccertamento bis non per tutti"

"Riaccertamento residui bis"

 
Fonte: Corte dei Conti del 14/05/2018
Autore: Redazione Paweb
 
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